Documentazione
FAQ
Chi rientra nella “NO TAX AREA”?
Il D. MUR n. 1014 del 3.08.2021 ha esteso l’esonero totale allo studente che appartiene ad un nucleo familiare con valore ISEE fino a € 22.000; come ulteriore intervento autonomamente definito dall’Ateneo, è stata ampliata la fascia di esonero totale da € 22.000 a € 24.000. Pertanto, la contribuzione universitaria è azzerata se il tuo ISEE è tra 0 e 24.000 euro e sei iscritto al primo anno, ovvero ad anni successivi e possiedi i prescritti requisiti di merito. E se il mio ISEE è tra 24.000,01 e 30.000,00 euro? Rispetto a quanto stabilito dal D.MUR n. 1014 del 3.08.2021, l’Ateneo ha disposto un ulteriore incremento dell’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale a favore dello studente che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 24.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione e di merito, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all’importo del predetto contributo commisurato al limite di esenzione totale di € 20.000, secondo il seguente schema: ISEE Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale € 22.000,01 – € 24.000 NO TAX AREA (autonomamente definita dall’Ateneo per l’a.a. 2023/24) € 24.000,01 – € 26.000 30% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)] € 26.000,01 – € 28.000 20% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)] € 28.000,01 – € 30.000 10% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)]
E se, invece, il mio ISEE è superiore a 30.000 euro?
Ti è applicato il coefficiente del 7% sulla parte del tuo ISEE eccedente il valore di 13.000 euro, se possiedi i requisiti di merito e, pertanto, ti è applicata una tassazione progressiva linearmente crescente alle tue capacità reddituali con riduzioni per merito.
Quali sono i requisiti di merito?
Nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hai conseguito e, quindi, superato, dal 11 agosto 2023 al 10 agosto 2024, almeno 10 crediti formativi universitari (anche convalidati e/o riconosciuti, purché sostenuti e superati dal 11 agosto 2023 al 10 agosto 2024; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hai conseguito e, quindi, superato, dal 11 agosto 2023 al 10 agosto 2024, almeno 25 crediti formativi (anche convalidati e/o riconosciuti, purché sostenuti e superati dal 11 agosto 2023 al 10 agosto 2024).
Mi sono immatricolato: ho diritto a delle detrazioni?
Hai diritto ad un’incentivazione di 100,00 euro se hai conseguito un voto di diploma di 100/100 o di 150,00 euro se hai conseguito un voto di diploma 100/100 con lode.
Presso l’UNIMOL sono iscritti più componenti del mio nucleo familiare. L’Università ne tiene conto?
Hai diritto ad una riduzione di 40,00 euro per presenza di altri componenti del tuo nucleo familiare iscritti presso UniMol nell’ a.a. 2023/24.
Per gli studenti lavoratori è prevista qualche forma di agevolazione?
Se sei uno studente lavoratore benefici degli esoneri per un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sei iscritto.
È prevista l’iscrizione a tempo parziale?
L’iscrizione a tempo parziale, nei casi in cui è prevista, permette di beneficiare degli esoneri per un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sei iscritto; inoltre, comporta il pagamento dell’importo della prima rata, mentre le altre rate sono ridotte della metà dell’importo stabilito per la contribuzione dello studente a tempo pieno, commisurata all’ISEE e al conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232. Sei, comunque, obbligato a presentare un piano di studio individuale.
Intendo rinunciare agli studi. Quanto devo pagare?
Lo studente immatricolato o iscritto ad anni successivi, qualora presenti domanda di rinuncia al proseguimento degli studi, è tenuto a versare un diritto fisso per la rinuncia pari a € 250, e deve essere in regola con tutte le rate scadute. Non è tenuto a versare alcun diritto di rinuncia, né a pagare le rate scadute, lo studente che non abbia sostenuto esami, o che, non avendo sostenuto esami, abbia avuto il riconoscimento e/o la convalida parziale di un esame o attività extraaccademica, o che, nell’a.a. 2024/25, si sia immatricolato ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale e che con la rinuncia agli studi renda possibile lo scorrimento della graduatoria e l’iscrizione di altro studente allo stesso corso di studio. Lo studente che non abbia provveduto all’iscrizione negli ultimi tre anni accademici precedenti all’a.a. 2024/25 non è tenuto a versare il diritto di rinuncia, mentre è tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva per gli anni accademici per i quali è risultato iscritto. In nessun caso si ha diritto al rimborso delle rate versate.
Sulla base di quali parametri è basata la misura del contributo onnicomprensivo?
L’ISEE è il parametro, insieme all’indirizzo del corso di studio e l’anno a cui sei iscritto, e il merito se non sei un immatricolato, per determinare la misura del contributo annuale che sei tenuto a pagare.
Come viene determinato il contributo annuale in caso di trasferimento o di passaggio di corso?
Per i trasferimenti in entrata e i passaggi di corso con abbreviazione di carriera la tassazione non è riferita all’anno di prima immatricolazione, ma all’anno dell’effettiva iscrizione con conseguente diminuzione degli importi del contributo da te dovuto.
Come comunico i miei dati ISEE all’Università?
L’Università provvede autonomamente e in via automatica a recepire dal Sistema Informativo INPS i tuoi dati ISEE. Con la sola compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presso il CAF entro il 15 novembre 2024 e autorizzando l’Università ad acquisire il tuo ISEE presso l’INPS, accedi ai benefici della riduzione della contribuzione senza alcun’altra incombenza.
Se non comunico i miei dati ISEE entro la scadenza del 15 novembre 2024, posso farlo successivamente?
Se hai dimenticato di richiedere l’ISEE entro la data del 15 novembre 2024, hai la possibilità di compilazione della D.S.U. presso il CAF in altri due periodi: dal 16 novembre al 30 novembre 2024 con mora di 100,00 euro e dal 1 al 20 dicembre 2024 con mora di 200,00 euro.
Cosa succede se non comunico i miei dati ISEE alle scadenze indicate?
Sei considerato convenzionalmente appartenente ad un nucleo familiare con I.S.E.E. pari a 46.000,00 euro e non hai diritto ad alcuna riduzione.
Cosa succede se comunico un valore ISEE superiore a 46.000,00 euro?
Il tuo I.S.E.E. è considerato convenzionalmente uguale a 46.000,00 euro e hai diritto alle riduzioni.
Quali sono le scadenze delle rate?
La prima rata ammonta a 156,00 euro poiché prevede solo il versamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo, e ha scadenza nel termine stabilito per le immatricolazioni ed iscrizioni. Il resto lo paghi in quattro comode rate aventi scadenza l’10 dicembre 2024, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 30 maggio 2025.
Cosa succede se non rispetto le scadenze?
Il pagamento effettuato oltre le date di scadenza previste comporta ti obbliga a versare una maggiorazione, il cui importo varia a seconda del numero dei giorni liberi (compresi sabato e festivi) di ritardo nel pagamento: Dal 1° al 10° giorno di ritardo 25,00 euro Dall’11° al 40° giorno di ritardo 50,00 euro Dal 41° al 70° giorno di ritardo 75,00 euro Dal 71° giorno di ritardo 100,00 euro
Sono un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea. A quanto ammonta il contributo comprensivo annuale?
Lo studente avente la cittadinanza di Stati non appartenente all'Unione europea, e non residente in Italia, non può richiedere il calcolo dell’ISEE e, pertanto, la documentazione relativa alla condizione economica e patrimoniale deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni, e tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio e, laddove previsto, apostillata. Se, invece, il nucleo familiare di appartenenza risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, si può richiedere il calcolo dell'ISEE. Esclusivamente per quei Paesi ove esistono comprovate difficoltà al rilascio della certificazione da parte della locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e, se necessario, legalizzata dalla Prefettura. Solo nel caso in cui risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come riportato dall'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - secondo cui la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 - l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è pari a € 300. Lo studente è tenuto, altresì, a versare la prima rata comprendente la tassa regionale e l’imposta di bollo. Qualora lo studente non comunitario sia regolarmente soggiornante in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la famiglia di origine possieda redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.
Sono proveniente da un Paese in via di sviluppo? A quanto ammonta il contributo comprensivo annuale?
Se sei uno studente straniero proveniente da Paese in via di sviluppo, con condizione economica effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che non appartieni ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ovvero sei in possesso di un permesso per richiesta di asilo politico o hai ottenuto protezione internazionale o umanitaria, sei esonerato totalmente dal pagamento di ogni contributo.
Come posso effettuare i miei pagamenti?
Per i tuoi pagamenti devi utilizzare i sistemi di pagamento elettronici – pagoPA. È possibile effettuare il pagamento attraverso i circuiti bancari o dal proprio home banking usando il servizio CBILL. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito https://www.cbill.it/. I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali possono utilizzare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dell’importo nominale di 500,00 euro per ciascun anno scolastico.
Sono uno studente del dottorato di ricerca. A quanto ammonta il contributo comprensivo annuale?
Se sei uno studente del dottorato di ricerca non beneficiario di borsa di studio sei esonerato totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, altrimenti sei tenuto a versare un contributo commisurato al tuo ISEE.
Non sono in regola con il pagamento di alcune rate scadute. Mi posso iscrivere all’a.a.2024/25?
No. Se non sei in regola con il pagamento di tasse, contributi e more dovute negli anni accademici precedenti, non puoi iscriverti all’a.a.2024/25. L’iscrizione può essere consentita solo previo versamento a saldo di quanto dovuto, ovvero previa approvazione della relativa richiesta di rateizzazione da parte della Commissione istituita presso lo “Sportello Amico”. Lo studente che provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria provvedendo a pagare quanto dovuto, è tenuto a contattare tempestivamente, prima della scadenza delle rate relative all’a.a. 2024/25, il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi, ai fini dell’attivazione del nuovo anno accademico e della conseguente fatturazione delle rate dovute. In assenza di segnalazione tempestiva prima della scadenza delle rate, che comporti il versamento delle stesse oltre i termini consentiti, sono dovuti i relativi diritti per tardivo pagamento.